L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 ( Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ) fa carico al
Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
compreso il rischio fulminazione (art. 80 – 84) e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla
natura, metallica o non metallica, della struttura.
La redazione della relazione tecnica relativa alla valutazione rischio fulmine è obbligatoria in
quanto dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305; la prima
versione è del 2006.
Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, fatte prima del 2013, devono essere aggiornare secondo la nuova normativa vigente.
Il destinatario dell’obbligo in questione è il Datore di lavoro che deve provvedere per legge all’aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
PANORAMA LEGISLATIVO E AGGIORNAMENTI
L’art. 17 del DLgs 81/2008 (e s.m.i. D.Lgs 106/2009) obbliga il Datore di lavoro ad effettuare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28.
L’art. 84 del D.lgs 81/2008 (e s. m. D.lgs 106/2009) specifica che “il Datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”.
La Norma CEI 81-10 indica che “la valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI 62305/2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa”.
La valutazione rischio fulmine da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma CEI 62305 devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza (Decreto 81/08) il quale afferma: “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali” (art. 29, comma 3).
Il destinatario dell’obbligo in questione è il Datore di lavoro e non l’Impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti. Il datore di lavoro che non aggiorna l’analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000,00 € a 4000,00 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.
Sono in possesso di un fabbrica coperta da una gabbia di Faraday, spendevo ogni due anni la bellezza di 800€ oltre Iva per la verifica periodica di legge ai sensi del DPR 462/01. Grazie a loro ho scoperto che la mia struttura risulta autoprotetta e quindi la verifica periodica non è obbligatoria. Mi hanno anche preparato tutto l’incartamento per dismette questa gabbia.
Sono fantastici.
Gentile Ing. Antonio Panico,
la ringraziamo per la fiducia accordataci.
Lo staff della Biomedical Safety S.r.l. è sempre lieta di aiutarla.
Cordiali saluti,
Biomedical Safety S.r.l.